LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  decisione  sull'appello proposto da
 Sabbatini  Giuseppa  contro  Ufficio  registro  successioni  di  Roma
 avverso  la  decisione  emessa  dalla  c.t.  di  primo grado di Roma,
 sezione settima, il 23 maggio 1989 con il n. 89070407 e depositata il
 31 luglio 1989;
    Presenti in udienza le parti;
    Sentito il relatore dott. Cicconetti Andrea;
    Letti gli atti;
             FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
    L'ufficio  del  registro  successioni  di  Roma,  con  avviso   di
 liquidazione  notificato  il  24 novembre 1987, chiedeva il pagamento
 dell'imposta principale di registro  sul  valore  di  L.  200.000.000
 dichiarato per la successione di Temperini Aldo apertasi il 30 agosto
 1985 di cui alla denuncia n. 30/11142 del 28 febbraio 1986.
    Avverso  il  predetto avviso proponeva ricorso la vedova Sabbatini
 Giuseppa, lamentando la mancata applicazione della legge n.  880  del
 17  dicembre  1986,  entrata  in  vigore prima dell'attivazione della
 procedura di liquidazione. Nel caso che la nuova normativa non  fosse
 ritenuta   applicabile,   ne  eccepisca  la  incostituzionalita'  per
 disparita' di trattamento tra procedure non concluse,  in  quanto  la
 nuova  legge  si  applicava solo alle successioni, apertasi dopo il 1
 luglio 1986.
    La c.t. di primo  grado  di  Roma,  acquisite  le  controdeduzioni
 dell'ufficio,  con la decisione in epigrafe, rigettava il ricorso. Ha
 proposto  appello  la  contribuente  insistendo  sulla  eccezione  di
 incostituzionalita'   della  legge  n.  880/1986  ed  in  particolare
 dell'art. 11 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    La commissione rileva che l'avviso di  liquidazione  impugnato  e'
 stato  emesso dall'ufficio del registro successioni di Roma allorche'
 la legge del 17 dicembre 1986, n. 880, aveva modificato il sistema di
 applicazione dell'imposta previsto dal d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.
 637,  introducendo  anche per le successioni il sistema di tassazione
 automatico gia' previsto, in tema di imposta di  registro,  dall'art.
 52 del d.P.R. n. 131/1986.
    La  contribuente  ha  sollevato  eccezione  di incostituzionalita'
 dell'art. 11 della predetta legge n. 880/1986 nelle parti in cui esso
 non prevede che le disposizioni contenute nella  stessa  legge  siano
 applicabili  anche alle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio
 1986, relativamente alle quali,  alla  data  del  23  dicembre  1986,
 giorno  di  entrata  in  vigore  della  predetta  legge,  le relative
 controversie fossero ancora pendenti.
    Il collegio ritiene che la sollevata eccezione sia rilevante e non
 manifestamente infondata, essendo pendente il giudizio relativo  alla
 liquidazione dell'imposta.
    E'  principio  generalmente accolto che l'applicazione delle norme
 piu' favorevoli ai contribuenti sia  estesa  a  tutte  le  situazioni
 ancora in contestazione (es. art. 79 del d.P.R. n. 131/1986).
    In  materia  d'imposte  di  successione  l'art.  11 della legge n.
 880/1986  prevede  che  il  piu'  favorevole  trattamento  tributario
 introdotto   con   detta   legge   si  applichi  esclusivamente  alle
 successioni aperte dopo il 1 luglio 1986, mentre per quelle  apertesi
 anteriormente  a  tale  data  e  ancora  in  contestazione  il valore
 imponibile possa essere definito, a richiesta dei  contribuenti,  con
 una riduzione del 30% di quello accertato.
    Tale  articolo viola in principio di uguaglianza di cui all'art. 3
 della Costituzione, in quanto determina disparita' di trattamento tra
 situazioni analoghe, non essendo giustificato  che  successioni  gia'
 aperte alla data di entrata in vigore della legge n. 880/1986 possano
 essere  discriminate  a  seconda  che la data della loro apertura sia
 precedente o successiva al 1 luglio 1986.
    La disciplina transitoria viola anche gli  artt.  53  e  97  della
 Costituzione.
    Il  contrasto  con la prima norma deriva dal fatto che l'ammontare
 dell'importo non e' determinato in base alla  capacita'  contributiva
 dei  cittadini,  ma  in  base  ad un limite temporale (1 luglio 1986)
 fissato dal legislatore con una valutazione discrezionale disancorata
 da qualunque plausibile motivazione.
    Il  contrasto  con  l'art.  97  trova  invece   fondamento   nella
 violazione   del   principio   della   imparzialita'  della  pubblica
 amministrazione contenuto in detto articolo.
    Il  collegio  rileva infine che la disciplina transitoria prevista
 dalla legge n. 880/1986, essendo  diversa  da  quella  contenuta  nel
 d.P.R. n. 131/1986 in materia di imposta di registro, viola anche per
 altra  via  il principio della capacita' contributiva di cui all'art.
 53 della Costituzione nonche' quello della certezza del diritto.
    Tale  disciplina  consente  infatti  che  uno  stesso  bene,   con
 riferimento  alla  stessa epoca e nei riguardi dello stesso soggetto,
 possa essere  valutato  in  misura  differente  qualora  venga  prima
 acquistato per successione e poi rivenduto ad altro soggetto.
    La diversa valutazione non consente all'ufficio di individuare con
 certezza   il   valore  di  riferimento  del  bene,  ove  questo  sia
 successivamente  trasferito  e  si  debba  procedere   ad   ulteriore
 valutazione.
    Poiche' a norma dell'art. 51, terzo comma, del d.P.R. n. 131/1986,
 occorre   avere   riguardo  ai  trasferimenti  "a  qualsiasi  titolo"
 anteriore di non oltre  tre  anni,  non  e'  possibile  stabilire  se
 l'ufficio  debba  fare  riferimento  al valore determinato in sede di
 successione  o  a  quello  accertato   a   seguito   del   successivo
 trasferimento.