LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione sull'appello proposto da Sabbatini Giuseppa contro Ufficio registro successioni di Roma avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Roma, sezione settima, il 23 maggio 1989 con il n. 89070407 e depositata il 31 luglio 1989; Presenti in udienza le parti; Sentito il relatore dott. Cicconetti Andrea; Letti gli atti; FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO L'ufficio del registro successioni di Roma, con avviso di liquidazione notificato il 24 novembre 1987, chiedeva il pagamento dell'imposta principale di registro sul valore di L. 200.000.000 dichiarato per la successione di Temperini Aldo apertasi il 30 agosto 1985 di cui alla denuncia n. 30/11142 del 28 febbraio 1986. Avverso il predetto avviso proponeva ricorso la vedova Sabbatini Giuseppa, lamentando la mancata applicazione della legge n. 880 del 17 dicembre 1986, entrata in vigore prima dell'attivazione della procedura di liquidazione. Nel caso che la nuova normativa non fosse ritenuta applicabile, ne eccepisca la incostituzionalita' per disparita' di trattamento tra procedure non concluse, in quanto la nuova legge si applicava solo alle successioni, apertasi dopo il 1 luglio 1986. La c.t. di primo grado di Roma, acquisite le controdeduzioni dell'ufficio, con la decisione in epigrafe, rigettava il ricorso. Ha proposto appello la contribuente insistendo sulla eccezione di incostituzionalita' della legge n. 880/1986 ed in particolare dell'art. 11 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La commissione rileva che l'avviso di liquidazione impugnato e' stato emesso dall'ufficio del registro successioni di Roma allorche' la legge del 17 dicembre 1986, n. 880, aveva modificato il sistema di applicazione dell'imposta previsto dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, introducendo anche per le successioni il sistema di tassazione automatico gia' previsto, in tema di imposta di registro, dall'art. 52 del d.P.R. n. 131/1986. La contribuente ha sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 11 della predetta legge n. 880/1986 nelle parti in cui esso non prevede che le disposizioni contenute nella stessa legge siano applicabili anche alle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986, relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986, giorno di entrata in vigore della predetta legge, le relative controversie fossero ancora pendenti. Il collegio ritiene che la sollevata eccezione sia rilevante e non manifestamente infondata, essendo pendente il giudizio relativo alla liquidazione dell'imposta. E' principio generalmente accolto che l'applicazione delle norme piu' favorevoli ai contribuenti sia estesa a tutte le situazioni ancora in contestazione (es. art. 79 del d.P.R. n. 131/1986). In materia d'imposte di successione l'art. 11 della legge n. 880/1986 prevede che il piu' favorevole trattamento tributario introdotto con detta legge si applichi esclusivamente alle successioni aperte dopo il 1 luglio 1986, mentre per quelle apertesi anteriormente a tale data e ancora in contestazione il valore imponibile possa essere definito, a richiesta dei contribuenti, con una riduzione del 30% di quello accertato. Tale articolo viola in principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto determina disparita' di trattamento tra situazioni analoghe, non essendo giustificato che successioni gia' aperte alla data di entrata in vigore della legge n. 880/1986 possano essere discriminate a seconda che la data della loro apertura sia precedente o successiva al 1 luglio 1986. La disciplina transitoria viola anche gli artt. 53 e 97 della Costituzione. Il contrasto con la prima norma deriva dal fatto che l'ammontare dell'importo non e' determinato in base alla capacita' contributiva dei cittadini, ma in base ad un limite temporale (1 luglio 1986) fissato dal legislatore con una valutazione discrezionale disancorata da qualunque plausibile motivazione. Il contrasto con l'art. 97 trova invece fondamento nella violazione del principio della imparzialita' della pubblica amministrazione contenuto in detto articolo. Il collegio rileva infine che la disciplina transitoria prevista dalla legge n. 880/1986, essendo diversa da quella contenuta nel d.P.R. n. 131/1986 in materia di imposta di registro, viola anche per altra via il principio della capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione nonche' quello della certezza del diritto. Tale disciplina consente infatti che uno stesso bene, con riferimento alla stessa epoca e nei riguardi dello stesso soggetto, possa essere valutato in misura differente qualora venga prima acquistato per successione e poi rivenduto ad altro soggetto. La diversa valutazione non consente all'ufficio di individuare con certezza il valore di riferimento del bene, ove questo sia successivamente trasferito e si debba procedere ad ulteriore valutazione. Poiche' a norma dell'art. 51, terzo comma, del d.P.R. n. 131/1986, occorre avere riguardo ai trasferimenti "a qualsiasi titolo" anteriore di non oltre tre anni, non e' possibile stabilire se l'ufficio debba fare riferimento al valore determinato in sede di successione o a quello accertato a seguito del successivo trasferimento.